Milano | Verde pubblico: varato il regolamento per difendere il patrimonio cittadino

Maran: “Tuteleremo il verde della città con un testo più agile e innovativo, frutto di un percorso di confronto e condivisione”

Piccole integrazioni o semplificazioni che accolgono alcune indicazioni del Consiglio comunale della precedente Amministrazione ma che non modificano nei contenuti il testo presentato un anno fa. Sono quelle apportate nel Nuovo Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato varato oggi dalla Giunta.

“Abbiamo reso il testo più agile in alcuni punti per consentire la massima comprensione da parte dei cittadini e di chi dovrà garantirne l’applicazione – sottolinea l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran – Il regolamento contiene molti elementi innovativi per la tutela del verde pubblico e privato e deriva dal lungo e proficuo confronto fatto durante la scorsa legislatura con Municipi, settori dell’Amministrazione comunale, associazioni, ordini professionali, enti competenti in materia”.

Tra le integrazioni o precisazioni apportate, anche in accoglimento degli emendamenti presentati dal Consiglio  comunale nella scorsa Amministrazione, il divieto di “bivaccare” nelle aree verdi, la possibilità di utilizzare le aree attrezzate per lo sport in prossimità delle abitazioni fino al massimo alle 20 (e non più le 21) nel periodo autunno-inverno, il divieto di introdurre animali in aree di primaria funzione ornamentale (aiuole, rotatorie etc), la “fauna presente” tra gli elementi da prendere in considerazione nel valutare l’opportunità di nuove piantumazioni in una determinata località, l’obbligo di segnalare eventuali insediamenti o discariche abusive in prossimità di aree agricole. Semplificato inoltre il capitolo relativo alle sanzioni, con l’accorpamento di voci riconducibili alla stessa tipologia di infrazione.

Invariato l’obiettivo del Regolamento, ovvero la difesa del verde cittadino, sia privato che pubblico, considerato come un “bene comune”. Sempre 60 gli articoli di cui si compone il testo che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale, suddivisi in 7 aree di intervento.

Parco Sempione 27 ottobre 2016
Parco Sempione 27 ottobre 2016

1. Norme generali

Il Regolamento si applica nelle aree a verde pubblico, con l’obiettivo di garantire la fruibilità a tutti i cittadini, e al verde privato, in entrambi i casi salvaguardando l’ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse.

2. Coinvolgimento del cittadino nella gestione del verde pubblico e delle aree private

I cittadini possono contribuire alla riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali attraverso forme di collaborazione volontaria o sponsorizzazione (in questo caso in cambio della concessione della visibilità del proprio logo o marchio) regolamentate dalla stipula di appositi atti. L’Amministrazione assegna inoltre in gestione particelle ortive ai cittadini, i cosiddetti orti urbani, mentre attraverso i giardini condivisi i milanesi possono prendersi cura delle aree verdi di prossimità anche attraverso progetti di natura sociale. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al loro decoro, cura e manutenzione secondo le migliori pratiche agronomiche e hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle proprie piante e siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e veicolare o ostruendo la visibilità della segnaletica stradale.

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3. Tutela delle aree verdi pubbliche

L’Amministrazione garantisce la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità o ridotta mobilità. In tutte le aree verdi pubbliche, dove è vietato l’accesso ai veicoli a motore, il cittadino deve mantenere un comportamento tale da non causare danni al patrimonio vegetale. È vietato ad esempio lasciare rifiuti e mozziconi di sigaretta, rimuovere e danneggiare nidi degli uccelli e tane, appendere oggetti ad alberi e arbusti, versare sostanze inquinanti, nutrire gli animali selvatici, deturpare e rimuovere la segnaletica presente nelle aree verdi, campeggiare, bivaccare, pernottare e accendere fuochi. L’utilizzo di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica.

4. Attività nelle aree verdi pubbliche

Il regolamento distingue tra aree ornamentali (aiuole, rotatorie, spartitraffico), dove l’accesso è consentito solo a chi si occupa di manutenzione; aree gioco, dove è vietato fumare e introdurre cani;  aree attrezzate per lo sport, il cui utilizzo, nel caso di prossimità alle abitazioni, è consentito non oltre le 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le 20 nel periodo autunno-invernale; aree cani, dove gli animali possono girare senza guinzaglio ma sotto la supervisione del proprietario, che è tenuto a raccoglierne le deiezioni. Si parla inoltre di attività commerciali, che devono avere l’autorizzazione dell’Amministrazione e garantire il decoro e la pulizia dell’area circostante, e di manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione, che sono consentite solo quando autorizzati dall’Amministrazione e non devono prevedere l’uso di apparecchiature rumorose.

5. Tutela delle aree verdi e degli alberi di pregio storico, architettonico e ambientale nelle aree pubbliche e private

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro di aree verdi deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l’abbattimento; qualsiasi intervento è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale e può essere eseguito solo da ditte specializzate. Norma nazionale già esistente.

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6. Interventi sul verde nelle aree pubbliche e private

In caso di nuove piantagioni si privilegiano le specie arboree autoctone o naturalizzate: il settore verde valuterà la congruità delle specie arboree in considerazione delle specifiche condizioni dell’ambiente e della fauna presente, dello spazio disponibile e delle caratteristiche morfologiche delle piante. Sono definite rigorose metodologie di intervento per le potature, che possono essere effettuate ordinariamente asportando un massimo del 20% dell’apparato fogliare e rispettando la conformazione dell’albero. Il ramo “di ritorno” dovrà avere una lunghezza pari ad almeno un terzo di quello rimosso. I tagli dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi.  La potatura (anche di siepi) o l’abbattimento si effettua tenendo conto anche del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli e, di norma, tra il 1° ottobre e il 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico o volti alla tutela dell’incolumità pubblica. L’amministrazione comunale introduce dei parametri dimensionali al di sopra dei quali gli abbattimenti di alberi privati sono soggetti a specifica autorizzazione da parte degli uffici comunali, cui deve pervenire la relazione botanica e fitosanitaria di un professionista, oltre alle motivazioni dell’intervento. In caso di abbattimento concesso il richiedente dovrà piantare uno o più individui arborei, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a specie autoctone o naturalizzate  e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. Qualora non sia possibile effettuare la compensazione all’interno dell’area dove è stato effettuato l’intervento questa potrà avvenire in altro luogo concordato con gli uffici comunali. Nelle aree di cantiere pubbliche e private e nelle immediate vicinanze delle piante è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento, con la protezione degli alberi a cura dal costruttore, pena il risarcimento danni.

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7. Progettazione di aree verdi pubbliche e private

È indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente. Il Settore Verde fornirà supporto o rilascerà pareri o prescrizioni nel caso di interventi edilizi che comportino abbattimenti, trapianti o inserimenti di nuovi alberi, secondo le procedure previste dal vigente Regolamento Edilizio. Il rapporto tra l’Amministrazione e gli agricoltori di arre coltivabili avviene attraverso la stipula di contratti e convenzioni. I conduttori devono garantire la cura, la pulizia e la fertilità del territorio e segnalare all’Amministrazione eventuali insediamenti abusivi o scarichi abusivi di rifiuti.

La delibera stabilisce infine le sanzioni amministrative, come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”, che verranno applicate dalla Polizia locale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie Urbane. L’importo minimo e massimo è definito per ogni violazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981: si va da una forbice tra i 25 e i 150 euro (ad esempio in caso di interventi colturali sul verde pubblico senza autorizzazione comunale o accesso in area verde in cui è segnalato il divieto) ad una tra i 75 e i 450 euro (abbattimento di alberi senza autorizzazione o spargimento di sostanze nocive).

ottobre 2016 Parco Sempione
ottobre 2016 Parco Sempione
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1 commento su “Milano | Verde pubblico: varato il regolamento per difendere il patrimonio cittadino”

  1. Ecco Skyfarm, la «torre sostenibile»
    Così la Fattoria diventa verticale
    Alta trenta metri e larga quindici: produce cibo, non consuma suolo Resta da decidere dove sorgerà

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